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Dichiarazione di ospitalità da compilare online

Comunicazione generica per chi dà alloggio o ospita uno straniero o apolide. L’art. 7 del D.Lgs. 286/1998 impone la comunicazione scritta entro 48 ore: usa la modulistica e il canale indicati dall’autorità locale di pubblica sicurezza.

Il PDF e i dati restano nel tuo browser.

PRIMA DI INIZIARE

Cosa controllare

  • Verifica la procedura e la modulistica richieste dalla Questura competente.
  • Raccogli i dati dell’ospitante, dello straniero o apolide e dell’immobile, oltre ai documenti indicati dall’autorità locale.
  • La comunicazione ex art. 7 va presentata entro 48 ore; verifica il momento di decorrenza e il canale ammesso dall’autorità competente.
COME FUNZIONA

Tre passaggi

  1. 01Apri il modello nel compilatore usando il pulsante “Compila questo modello”.
  2. 02Completa i campi, controlla il testo e, se appropriato, inserisci l’immagine grafica della firma.
  3. 03Scarica il PDF e invialo seguendo le istruzioni del destinatario.

Chi deve presentarla e in quanto tempo

L’obbligo nasce dall’art. 7 del testo unico sull’immigrazione e riguarda chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio o ospiti uno straniero o un apolide, anche se parente o affine. Vale se l’ospitalità è gratuita, se c’è un affitto, se la persona viene ceduta in uso un fabbricato o parte di esso.

La comunicazione va fatta per iscritto all’autorità locale di pubblica sicurezza entro quarantotto ore. Non è un adempimento simbolico: l’omissione è sanzionata, e la sanzione colpisce chi ospita, non l’ospitato. Se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, conviene usare la posta elettronica certificata o il canale telematico messo a disposizione dalla questura invece di aspettare l’apertura degli sportelli.

I dati che non possono mancare

Servono le generalità complete di chi ospita e di chi è ospitato, gli estremi del documento di identità o del passaporto dell’ospite, l’indirizzo esatto dell’immobile e il titolo per cui ne disponi — proprietario, conduttore, usufruttuario. Va indicata la data di inizio dell’ospitalità e, se la conosci, quella prevista di fine.

Se sei tu inquilino e non proprietario, verifica il contratto di locazione prima di ospitare: alcuni contratti limitano la possibilità di ospitare terzi oltre un certo periodo. È una questione contrattuale distinta dall’obbligo verso la pubblica sicurezza, ma trascurarla può costarti il rapporto con il proprietario.

Non confonderla con altri documenti

La dichiarazione di ospitalità viene spesso chiamata in causa per pratiche diverse, e non sempre a ragione. Per il ricongiungimento familiare o per alcune richieste di visto serve una dichiarazione di disponibilità di alloggio corredata dai requisiti igienico-sanitari accertati dal Comune: è un altro documento, con un’altra istruttoria.

Diversa ancora è la cessione di fabbricato, l’adempimento che riguarda chi cede in godimento un immobile e che in molte situazioni assorbe la comunicazione di ospitalità. Se stai firmando un contratto di locazione registrato, verifica quali obblighi restano davvero a tuo carico: capita di fare due volte la stessa comunicazione e di non farne un’altra che invece serviva.

DOMANDE FREQUENTI

Informazioni sul modello

Quando va presentata la comunicazione ex art. 7?

Entro 48 ore quando si dà alloggio o si ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, oppure gli si cede la proprietà o il godimento di un immobile. Verifica la decorrenza nel caso concreto.

Quali documenti devo allegare?

L’autorità locale può richiedere documenti del dichiarante e dell’ospite e prova del titolo sull’immobile. Usa l’elenco della Questura competente, perché canali e allegati operativi possono variare.

Questo facsimile sostituisce il modulo della Questura?

No. La comunicazione ha conseguenze amministrative e molte Questure pubblicano un modello e istruzioni proprie: usa quelli dell’autorità competente per territorio.