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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47) da compilare online
Dichiara fatti, stati e qualità personali di tua diretta conoscenza non compresi nell’elenco dell’art. 46, ferme le esclusioni dell’art. 49. Le formalità della firma cambiano secondo destinatario e scopo.
Verifica che i fatti dichiarati siano di tua diretta conoscenza e non rientrino nelle esclusioni dell’art. 49 del D.P.R. 445/2000.
Controlla la modalità di sottoscrizione: l’art. 21 prevede formalità diverse secondo il destinatario e lo scopo della dichiarazione.
Segui le istruzioni del destinatario per identificazione, documento allegato e presentazione; per cittadini non UE verifica anche i limiti dell’art. 3.
COME FUNZIONA
Tre passaggi
01Apri il modello nel compilatore usando il pulsante “Compila questo modello”.
02Completa i campi, controlla il testo e, se appropriato, inserisci l’immagine grafica della firma.
03Scarica il PDF e invialo seguendo le istruzioni del destinatario.
Art. 46 o art. 47: come scegliere
La distinzione è netta e conviene averla chiara prima di compilare. L’art. 46 serve per stati e qualità che risultano da registri pubblici: nascita, residenza, cittadinanza, titolo di studio. L’art. 47 copre tutto il resto, cioè i fatti che sei tu a conoscere direttamente e di cui nessuna amministrazione tiene traccia.
Rientrano nell’art. 47 dichiarazioni come l’aver sostenuto una spesa, l’essere erede di una persona, la conformità di una copia all’originale che possiedi, il fatto che un immobile sia libero da occupanti. Puoi dichiarare anche fatti relativi ad altre persone, ma solo se ne hai conoscenza diretta e nei limiti previsti dalla norma.
La firma cambia a seconda del destinatario
È il punto in cui si sbaglia più spesso. Se la dichiarazione va a una pubblica amministrazione o a un gestore di pubblico servizio, la firma non va autenticata: basta firmare davanti all’addetto che ti identifica, oppure inviare il modulo firmato allegando la copia di un documento di identità valido.
Se invece il destinatario è un privato — una banca, un’assicurazione, una controparte in una compravendita — l’art. 21 richiede l’autenticazione della sottoscrizione, che fanno il notaio, il cancelliere, il segretario comunale o il funzionario incaricato dal sindaco. Lo stesso vale quando la dichiarazione è presentata per ottenere l’erogazione di benefici economici da parte di terzi. Firmare e basta, in quei casi, rende il documento inutilizzabile.
Quello che nessuna dichiarazione può sostituire
L’art. 49 mette dei paletti: certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità comunitaria, marchi e brevetti non sono sostituibili con una dichiarazione. Per quelli serve il documento originale rilasciato da chi ha la competenza, punto.
Un secondo limite riguarda l’estero. Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia l’uso delle dichiarazioni sostitutive è ammesso nei limiti dell’art. 3, cioè quando si tratta di stati o fatti certificabili da soggetti pubblici italiani, oppure quando lo prevedono convenzioni internazionali. Fuori da quel perimetro l’ufficio chiederà la documentazione consolare.
DOMANDE FREQUENTI
Informazioni sul modello
Che differenza c’è con l’autocertificazione dell’art. 46?
L’art. 46 elenca stati e qualità sostituibili con dichiarazione di certificazione. L’art. 47 riguarda altri fatti a diretta conoscenza del dichiarante, ferme le esclusioni dell’art. 49 e le discipline speciali.
Serve autenticare la firma?
Per P.A. e gestori di pubblici servizi si applicano le modalità degli artt. 21, comma 1, e 38. Per destinatari diversi, o per la riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’art. 21, comma 2, prevede l’autenticazione: verifica il caso concreto.
Quanto vale nel tempo?
La dichiarazione ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce. Verifica la durata del certificato o atto relativo al fatto dichiarato e le regole del procedimento.